Con una sentenza pubblicata ieri il Tribunale amministrativo di Latina ribadisce che tutte le concessioni  sono scadute e le varie proroghe che si sono susseguite negli anni sia statali che comunali devono essere disapplicate, ciò vale sia per le concessioni pluriennali che stagionali, come nella vicenda specifica oggetto del ricorso.
 La vicenda iniziale e relativa concessione sono molto vecchie, del 2015 ma erano state riassunte proprio in considerazione dei principi che vietano i rinnovi automatici.
A presentare l’istanza di annullamento della concessione ad una spiaggia attrezzata della piana di Sant’Agostino era stata Anna Civita Nardella, rappresentata dagli avvocati Luigi Cosmo Di Nitto e Simona Zangrilo che hanno chiamato in causa il Comune di Gaeta, rappresentato dall’avvocato Annamaria Rak. Si chiedeva l’annullamento della concessione per una spiaggia attrezzata rilasciata dal Comune alla cooperativa «Parco Monte Moneta srl» sul litorale di Sant’Agostino per «palese violazione del diritto unionale» (la Direttiva Bolkestein). In effetti anche la srl chiamata in causa nelle sue controdeduzioni aveva chiesto il rigetto del ricorso sottolineando che tutte le concessioni in Italia sono scadute il 31 dicembre 2023.
 La causa, riassunta nei termini di legge, è stata decisa nei giorni scorsi a oltre 11 anni dalla concessione, che è , appunto, del 2015. Ma il verdetto contiene un principio che, in effetti, è applicabile al complesso dello status delle spiagge di Gaeta. Ad ogni modo, scrive il Tar di Latina che «devono essere disapplicate... tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione Europea, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricettive».
 E ancora: «Per inciso, la sopravvenuta normativa di cui al d. l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, prevede un’ulteriore proroga automatica e generalizzata della durata delle concessioni demaniali marittime, sicché anch’essa va disapplicata, per contrasto con l’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE e con l’art. 49 del TFUE».
Questa sentenza arriva alla vigilia di scelte decisive per la stagione balneare 2026 e nel pieno dello svolgimento della procedura di riassegnazione con progetti di finanza, anch’essi tutti impugnati davanti al Tar di Latina dall’autorità per la concorrenza e il mercato.
Infine nel caso di specie non è stato comunque riconosciuto alcun danno all’autrice del ricorso poiché non si può dire danneggiata per il solo fatto che quel rinnovo non andava fatto in quanto in contrasto con una direttiva comunitaria.
 Respinta altresì la domanda sempre della ricorrente di ottenere le concessioni provvisorie a sua volta «valendo anche per essa la regola della procedura competitiva». Insomma va fatto un bando pubblico cui tutti potranno partecipare alla pari, in questo e in tutti gli altri casi di concessioni balneari sia pluristagionali che per una sola estate in forma di lido tratto libero attrezzato. Un concetto semplice che però è ugualmente argomento di dibattito e oggetto di contenziosi da molti anni.