Partiamo dalla fine. Ieri il Tribunale di Latina, Giudice unico Marco Pietricola, ha affrontato il contenzioso tra il Comune di Priverno e il Circolo Tennistico Priverno. L’oggetto del contendere, tra le parti, riguardava l’inadempimento del Circolo circa il pagamento delle utenze di energia elettrica e acqua. Il Giudice ha accolto l’eccezione preliminare, sollevata dal legale dell’associazione tennistica, l’avvocato David Di Micco di Sonnino. Il procedimento contro il Circolo era stato promosso dal Comune e aveva a oggetto il recupero di 58mila euro circa, relativo, appunto, al pagamento dei servizi di energia elettrica e acqua negli impianti di San Lorenzo. Il Giudice Pietricola, a seguito dell’eccezione avanzata dall’avvocato, ha rilevato il difetto di rappresentanza o, comunque, il vizio determinante la nullità della procura alle liti al difensore a carico dell’ente, assegnando - come si dice in questi casi - termine perentorio per la costituzione della parte a cui spetta la rappresentanza. In sostanza, il Comune di Priverno non poteva essere rappresentato dal commissario straordinario, Andrea Polichetti, che aveva avviato il procedimento con la nomina di un legale di fiducia dell’ente, considerando che nel momento in cui è stato redatto l’atto di citazione e sottoscritta la procura (giugno 2016), con la successiva notificazione dell’atto (ottobre 2016), era già stato eletto l’attuale sindaco, Anna Maria Bilancia, (consultazioni del 5 giugno 2016) che, di fatto, era l’unico soggetto titolare del potere di rappresentanza del Comune di Priverno in quel momento. Cosa accade, ora, con la decisione del Giudice? Accade che gli atti tornano al mittente. Insomma, al Comune di Priverno, per la valutazione del caso, anche ai fini politico - amministrativi, e per l’eventuale ratifica degli atti già eseguiti. Nel merito dei fatti, il Circolo tennistico, associazione privata senza scopo di lucro, contesta integralmente la pretesa economica dell’ente, in quanto “assolutamente infondata e pretestuosa in virtù dell’evidenza documentale degli atti comunali vigenti, delle delibere emesse, oltre che degli atti sottoscritti dalle rispettive parti in causa”, ha dichiarato l’avvocato David Di Micco, che ritiene di “assoluta importanza l’accoglimento dell’eccezione”.