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La decisione

Sì al rimborso da parte di Acqualatina delle partite pregresse

Con l'ordinanza del 3 luglio scorso il Tribunale di Roma, Sez. X, ha dichiarato ammissibile la Class Action contro Acqualatina S.p.A. per la restituzione delle “partite pregresse” per acqua, fognatura e depurazione

Con l'ordinanza del 3 luglio scorso, il Tribunale di Roma, Sez. X, ha dichiarato ammissibile la Class Action contro Acqualatina S.p.A. per la restituzione delle cosiddette "partite pregresse" per acqua, fognatura e depurazione. Il Tribunale nel provvedimento ha affermato che non si può applicare a posteriori una integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati, perché viola i principi di irretroattività e corrispettività. In una Acqualatina ha illegittimamente gonfiato le fatture, e pertanto a partire dal 1.1.2016 deve restituire agli utenti i soldi pagati in più, rispetto al dovuto.

Acqualatina rimborserà le somme delle partite pregresse solo a coloro che avranno aderito alla Class Action, pertanto, solo costoro potranno beneficiare del rimborso e, dunque, dei vantaggi derivanti dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

 E non solo questo!
A seguito della succitata ordinanza Acqualatina è - di fatto - costretta ad eliminare nelle fatture che andrà ad emettere, le voci relative alle partite pregresse, e quindi grazie alla Class Action, ogni utente pagherà molto meno nei prossimi anni.
Dunque gli utenti che non aderiranno, oltre a lasciare nelle casse di Acqualatina le somme che spetterebbero loro a titolo di rimborso, gli consentiranno di continuarle a percepire.
All'azione possono aderire tutti gli utenti/consumatori con utenza domestica dei Comuni indicati nell'ordinanza e dislocati tra le province di Roma, Frosinone e Latina.
Nel provvedimento il Giudice ha fissato il termine perentorio del 28.2.2019 per il deposito degli atti di adesione.

Per info contattare il Comitato all'indirizzo mail: 2017acqua@gmail.com, oppure ai seguenti recapiti telefonici:Massimo CLEMENTE 335217537 - Vincenzo FONTANAROSA 3470762529 - Christian LOMBARDI 3335795620 - Patrizia MENANNO 3406402128 - Orazio PICANO 3392760011 - Chiara SAMPERISI 3281354394 - Annamaria ZARRELLI 3337250877

IL TESTO DELL'ORDINANZA 

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA N. CRONOL. 5919/2018 del 3.7.2018
R.G. n. 8331/18
Il Tribunale di Roma, sezione X, in composizione collegiale, nel procedimento ex art. 140 bis delD.Lgs. n. 206/2005 n. 8331/2018 RG, così provvede:
1) Riconosce la giurisdizione del Giudice Ordinario;
2) Dichiara inammissibile l'azione di classe proposta con riferimento alle domande di cui ai punti1), 2) 3), 4) e 5) delle conclusioni dell'atto di citazione;
3) Dichiara ammissibile l'azione di classe proposta al punto 6) delle conclusioni dell'atto dicitazione nella parte in cui si chiede di accertare che non sono dovute le somme richieste in bolletta dal gestore Acqualatina S.P.A. a titolo di partite pregresse per acqua, fognatura edepurazione per il recupero di costi sostenuti dal gestore nel periodo 2006-2011, approvati equantificati dall'Ente d'Ambito ATO 4 Lazio Meridionale Latina con le deliberazioni dellaConferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 3 dell'11.11.2011, n. 11 del 7.8.2014 e n.17 del 20.12.2016, in applicazione dell'art. 31 della delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica edel Gas (ARERA) n.643/2013, per illegittimità della tariffa idrica cosi determinata dovuta allaviolazione del principio di irretroattività dell'atto amministrativo e di corrispettività, e nella partein cui si chiede conseguentemente di condannare il gestore alla restituzione delle somme a taletitolo indebitamente percepite nel rapporto col singolo utente consumatore mentre la dichiarainammissibile per la parte in cui si basa sull'illegittimità della tariffa idrica cosi determinata perviolazione dell'art. 2948 n. 4) cod. civ. sulla prescrizione quinquennale del credito;
4) Dichiara che possono aderireall'azione di classe dichiarata ammissibile al precedente capo 3) tuttigli utenti e consumatori (intendendosi come tali in base all'art. 3 lettera a) del D.Lgs. n. 206/2005le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,artigianale, o professionale eventualmente svolta) che quali intestatari di contratti di somministrazione idrica col gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 4 Lazio Meridionale Latina, Acqualatina S.P.A., abbiano ricevuto da quest'ultimaa partire dal 2016 bollette riportanti l'addebito delle voci "Comp. Partite pregresse acqua", "Comp. Partite pregresse fognatura" e "Comp. Partite pregresse depurazioni" riferite nelle Note e Comunicazioni della bolletta a "Componente Partite Pregresse, voce per i conguagli pregressi relativi al periodo 2006-2011, approvati e quantificati dall'Ente d'Ambito ATO4 Lazio Meridionale Latina con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia n. 3 dell'11.11.2011, Deliberazione n. 11 del 7.8.2014 e Deliberazione n. 17 del 20.12.2016, ai sensi degli artt. 31 e 32 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'AEEGSI 643/2013/R/DR del 27.12.2013, della Deliberazione dell'AEEGSI 194/2016/IDR del 21.4.2016 e della Deliberazione dell'AEEGSI 35/2017/R/IDR del 26.1.2017", per il recupero dicosti maturati nel periodo 2006-2011;
5) Dispone che la pubblicità prevista dall'art. 140 bis comma 9° del D.Lgs. n. 206/2005 siaeffettuata da parte attrice mediante: A) Pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza,per due volte, una nel mese di luglio 2018 ed una nel mese di agosto 2018, sulle rivistetelematiche Latina Today.it, Latina Oggi.eu, e Latina 24 Ore.it, e sul quotidiano Il Messaggerocronaca di Latina, Frosinone e Roma; B) Affissione entro agosto 2018 del testo integrale dellapresente ordinanza per 60 giorni nell'albo dei Comuni di Anzio e Nettuno della Provincia diRoma, di Amaseno, Giuliano di Roma, Vallecorsa e Villa Santo Stefano della Provincia diFrosinone, e dei Comuni di Aprilia, Bassiano, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi,Formia, Gaeta, Itri, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Pontinia,Ponza, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, SanFelice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia,Terracina e Ventotene della Provincia di Latina;
6) Fissa il termine perentorio del 28.2.2019 per il deposito, anche a mezzo della parte attrice, degliatti di adesione cartacei presso la cancelleria del Tribunale di Roma, X sezione civile, di Roma,viale Giulio Cesare 54/b, contenenti le generalità complete dell'aderente, il codice fiscale, ilriferimento al numero del procedimento 8331/2018 RG del Tribunale di Roma, il numero diindirizzo di posta elettronica, o l'indirizzo completo ed un recapito telefonico dell'aderente pereventuali comunicazioni, e la specifica delle somme pagate delle quali si chiede la restituzioneper le voci "Comp. Partite pregresse acqua", "Comp. Partite pregresse fognatura" e "Comp. Partite pregresse depurazioni", che figurano nelle bollette di Acqualatina S.P.A. a partire dall'anno 2016, atti diadesione ai quali dovranno essere allegate le bollette sopra indicate e la documentazione deipagamenti compiuti in favore di Acqualatina S.P.A.;
7) Fissa il termine del 31.1.2019 per il deposito in cancelleria ad opera dell'attrice della provadell'adempimento della pubblicità prescritta;
8) Fissa il termine del 30.4.2019 per il deposito ad opera dell'attrice di una memoria riepilogativadei nominativi degli aderenti originari e sopravvenuti all'azione collettiva ammessa con laspecifica degli importi in restituzione singolarmente documentati ed il termine del 31.5.2019 peril deposito ad opera di Acqualatina S.P.A. di una memoria contraria limitata all'individuazione degli aderenti e delle somme in restituzione rispettivamente documentate;
9) Fissa per la verifica dellapubblicitàl'udienza collegiale del 20.2.2019 ore 13:30 e per la discussione l'udienza collegiale del 12.6.2019 ore 13.30;
10) Dispone che la presente ordinanza sia comunicata dalla cancelleria alle parti ed ai sensi dell'art. 140 bis comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 206/2005 al Ministero dello Sviluppo Economico.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2018

 
Il Giudice estensoreIl Presidente
dott. Vincenzo Picaro                                                 Dott.ssa Maria Luisa Rossi
Tribunale Ordinario di Roma
Depositato in Cancelleria
Roma, lì 03 Lug. 2018
Il Funzionario Giudizario
Dott.ssa Emila RAU 

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