Il caso
20.04.2023 - 20:30
Non è ancora chiaro quali potrebbero essere gli sviluppi legati al licenziamento dei quattro dirigenti da parte dei vertici dell'Autorità Portuale di Civitavecchia. Sussistono delle perplessità relative all' operato dell' Ente, in particolare circa la legittimità o meno dei provvedimenti assunti. La prima azione dei legali dei dirigenti licenziati era stata quella di una richiesta formulata al Comitato di Gestione di non avallare l' operato dei vertici e di avviare il riesame degli atti del procedimento di riorganizzazione, e di disporre nell' immediato la revoca dei licenziamenti disposti nei confronti del personale considerato in esubero. Il documento era stato inviato anche al Collegio dei Revisori dell'Autorità Portuale, al Presidente della Regione Lazio, ai Sindaci di Roma e Civitavecchia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Procura Regionale della Corte dei Conti. Nello stesso sono evidenziati diversi punti che richiamano violazioni di legge nell' operato dell' Autorità Portuale. E la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale nei giorni scorsi ha puntualizzato di non aver rilasciato alcun formale parere, in quanto terrà conto degli atti di riorganizzazione, sulla base dei quali sono stati poi decretati i licenziamenti, nel momento in cui avrà ricevuto la delibera del Comitato di Gestione sulla dotazione organica, di cui l'ente dovrà dotarsi successivamente alla deliberazione del Piano Annuale e Triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025. Allora il licenziamento dei quattro dirigenti sarebbe dovuto avvenire solo dopo un passaggio ufficiale in una seduta del Comitato di Gestione nella quale si sarebbe dovuta approvare la nuova pianta organica? Non solo, la stessa Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale fa riferimento anche alla riorganizzazione del ruolo dei dirigenti in forza alle authority, quanto disposto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 in materia di eccedenza di personale e mobilità collettiva degli enti pubblici applicabile alle Adsp, strettamente collegato a quanto già fissato dall'articolo 6 comma 5 della Legge 84/94 in base al quale eventuali esuberi, frutto di accorpamenti e riorganizzazioni successivi alla determinazione dell'organico, vanno gestiti, prioritariamente, attraverso l'istituto della mobilità presso altre strutture pubbliche o diverse Autorità Portuali, al fine di colmare eventuali carenze di organico esistenti. E dunque prima di procedere al licenziamento, l'Authority avrebbe dovuto non solo far approvare dal Comitato di Gestione la nuova pianta organica, ma, in caso di riduzione della forza lavoro, doveva verificare la possibilità di trasferire i dirigenti in esubero presso enti che avessero viceversa necessità di incrementare il proprio personale. Dubbi, non pochi che caratterizzano questa vicenda e che si incentrano su un piano giuridico. Ed è lì che dovrà essere sbrogliata la matassa.
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