La "scelta sopravvenuta del Comune di procedere all'assunzione mediante il concorso pubblico, va detto che non appare né contraria alle norme richiamate dai ricorrenti, né illogica o irrazionale". Così il Tar, che si è pronunciato sul ricorso presentato da cinque idonei a svolgere il lavoro di vigile urbano, categoria C1, presenti nella graduatoria di Sperlonga. I ricorrenti avevano presentato ricorso contro la decisione del Comune di revocare un precedente atto volto ad attingere alle graduatorie dei Comuni limitrofi per assumere cinque vigili urbani a tempo indeterminato, per sei mesi all'anno. L'ente si era orientato a svolgere un concorso pubblico, cosa che poi ha fatto grazie alla sospensiva accolta dal Tar. Ieri i giudici si sono espressi nel merito, confermando le ragioni del Comune, che non è obbligato ad attingere a graduatorie esistenti, bensì legittimato a fare il concorso che, scrive il Tar "rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, derogabile solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite, ex art. 97 comma 1 Cost., nella necessità di garantire il buon andamento della Pubblica amministrazione, ed ex art. 51 Cost. nel diritto di tutti i cittadini ad accedere ai pubblici uffici (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 28 novembre 2017 n. 5572)".

Per i vigili urbani assunti di recente con concorso pubblico per ricoprire cinque posti a tempo indeterminato per sei mesi, il posto è salvo.