Il tribunale civile di Latina, con una sentenza del giudice Roberto Galasso, ha messo la parola fine al contenzioso tra il Comune e la società che gestisce il cimitero, Ipogeo. Quest'ultima chiedeva all'ente il pagamento di oltre 13 milioni di euro per crediti legati a presunte inadempienze. Il giudice ha in parte accolto la richiesta di Ipogeo, ma si è dichiarato inadempiente su buona parte delle questioni sollevate che sono invece ad appannaggio della giustizia amministrativa. Da qui il minore impatto economico per il Comune. Alla fine, però, l'ente dovrà rimborsare al privato 1 milione e 134 mila euro oltre agli interessi maturati, in riferimento alle fatture per il mancato introito delle spese di mantenimento dei loculi.
Insomma per l'amministrazione, nonostante la condanna, è andata bene. Il giudice, nella sentenza emessa nei giorni scorsi, ha riassunto una vicenda che affonda le radici nel 2007, quando il Comune decide di esternalizzare il servizio cimiteriale dandolo in gestione a Ipogeo dopo una gara. Il privato avrebbe dovuto, attraverso un progetto di finanza, gestire l'attuale cimitero e provvedere all'ampliamento. Nel 2010 viene poi sottoscritta una convenzione integrativa attraverso la quale ente e privato prendono una serie di impegni. In questa occasione l'ente riconosce a Ipogeo il pagamento del biennio 2009-2011 per le spese di mantenimento.
Negli anni successivi Ipogeo avrebbe dovuto effettuare la ricognizione e recuperare le spese di mantenimento. Però, come riconosce il giudice nella sentenza, «il Comune ha assunto "in ogni caso" l'obbligo al versamento in favore della Ipogeo, per ciascun anno della gestione, dell'importo corrispondente al mancato introito per contributo alle spese di mantenimento determinato in ragione dell'irrintracciabilità degli utenti onerati e sulla base del rendiconto annuale predisposto secondo quanto stabilito dal capitolato integrativo». In questo caso, ossia per le annualità 2012 e 2013, l'importo che il comune deve corrispondere al privato è pari a 1.134.862, 81 euro. Sempre il giudice sostiene che «in riferimento alle fatture emesse in epoca successiva al 31 dicembre 2013, non può ritenersi sussistente l'impegno di spesa e quindi non viene riconosciuta l'esigibilità del contributo per la quinta annualità».