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Cronaca

Gasolio contaminato, il gestore all'assicurazione: pagate i danni

Anche il gestore del distributore minaccia cause contro la società assicuratrice che si è tirata indietro di fronte alle domande di risarcimento

Gasolio contaminato, il gestore all'assicurazione: pagate i danni

«Esiste una polizza valida a copertura totale, e lo scrivente procuratore ha già diffidato la ... a prendere contatti con i danneggiati, come da copia della comunicazione che vi si allega». L'avvocato della società che gestisce il distributore di Benzina lungo la via Pontina, Top Fuel, al centro da qualche mese di uno spiacevole episodio che ha visto alcuni clienti rimanere in panne a causa di una partita di gasolio contaminato, sostiene che nell'ultimo articolo pubblicato su eeuste colonne, si possa in qualche modo intuire che la società possa in qualche modo non essere provvista di copertura assicurativa. Nell'articolo si faceva riferimento alla comunicazione della società assicuratrice inviata ad alcuni clienti che le si erano rivolti ed in cui sosteneva di non essere tenuta a coprire anche questo tipo di danni che, invece, andavano richiesti nemmeno al suo cliente - i gestori del distributore - quanto al fornitore del carburante. Questa era - al massimo - l'assenza di copertura a cui si poteva forse fare riferimento. Non si è mai nemmeno ipotizzata una mancata copertura assicurativa di cui, invece, si è dato conto da subito insieme alla disponibilità del titolare della pompa di benzina che ha, egli stesso, invitato i clienti danneggiati ad attivare. Ma con questa richiesta di precisazione che pubblichiamo integralmente, arriva anche la notizia che forse anche gli utenti danneggiati attendevano.


La società che gestisce il distributore infatti, ha intimato alla società assicuratrice di «prendere contatto con tutti i soggetti coinvolti nel sinistro in oggetto entro e non oltre giorni cinque dal ricevimento della presente per avviare i risarcimenti. In mancanza in tutela della A.R. Immobiliare S.r.l., e senza altra dilazione, sarò costretto ad evocarvi in giudizio tanto per l'inadempimento contrattuale che per il risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine, non esclusa ogni ulteriore pregiudizio».

Lo scontro sembra quindi essere aperto. Il titolare dell'impianto di distribuzione carburante - sempre per tramite dell'avvocato Truglia - ritiene che la società assicuratrice non possa invocare un articolo del contratto che però attiene alle attività di "Somministrazione e vendita di prodotti" ovvero quelle destinate alla vendita di prodotti edibili, che sono per l'appunto somministrabili. Il carburante - secondo questa definizione, non rientrerebbe quindi tra i prodotti somministrati. Quindi la società assicuratrice sarebbe investita dell'obbligo a risarcire. A sostegno di ciò si ricorda che nel contratto si dice appunto, che la società assicuratrice «si obbliga a tenere indenne l'assicurato... di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere». Il termine concesso dalla società proprietaria del distributore prima di avviare una causa legale, scade domani.

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