Il fatto
06.10.2025 - 09:35
Un’altra causa, un’altra sentenza. L’ennesimo capitolo della lunga vicenda giudiziaria che ruota attorno alla gestione del Centro Commerciale Morbella arriva dal Tribunale civile di Latina, dove la giudice Giuseppina Vendemiale ha depositato una decisione destinata a segnare un punto fermo nelle complesse controversie che, da anni, oppongono le società consorziate all’ex presidente Salvatore Centola.
Nella sentenza emessa il 29 settembre scorso, il giudice ha dichiarato nulle le delibere assembleari del Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Morbella (C.O.M.) relative alle date del 29 dicembre 2017, 11 gennaio 2018, 27 aprile 2018, 14 maggio 2018 e 18 dicembre 2018, accogliendo le domande presentate dalle società Epam Immobiliare Cassandra s.r.l., Epam 2 Cassandra s.r.l. e Comar s.r.l., assistite dagli avvocati Francesca Pellicciotta, Giovanni Fusco, Giulio Mastrobattista e Luca Pietrosanti, poi affiancate in giudizio da altre realtà operanti nel centro, tra cui Pianeta s.a.s., A3 Servizi, Algol Morbella s.r.l. e Sira s.r.l.
Le società ricorrenti lamentavano di essere state escluse illegittimamente dalle assemblee consortili, con conseguente alterazione della formazione delle maggioranze e delle deliberazioni. In particolare, sostenevano che la modifica dello statuto del consorzio fosse stata approvata e applicata in assenza della necessaria iscrizione al Registro delle imprese, rendendo inefficaci le delibere successive.
Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, il presidente Centola avrebbe escluso alcune società dal diritto di voto e di candidatura, qualificandole come “morose” in base a pretese economiche unilaterali, tra cui presunti indennizzi per occupazione di spazi consortili, immediatamente contestati con diffide legali.
Il giudice ha condiviso le doglianze, ritenendo che l’esclusione dei consorziati dal diritto di voto, disposta senza contraddittorio e senza un’adeguata verifica collegiale, rappresenti “un vizio genetico della volontà assembleare” tale da rendere nulle le delibere approvate.
“L’esclusione dal voto dei soggetti reputati arbitrariamente morosi – si legge nella sentenza – comporta un radicale vizio della volontà assembleare, poiché la stessa è stata adottata sulla base di una maggioranza inesistente o meramente apparente”.
La decisione del Tribunale riconosce dunque che le assemblee tenutesi nel 2018 furono viziati nella loro composizione e nel procedimento decisionale, in quanto “alla riunione parteciparono soggetti non legittimati al voto, mentre furono esclusi consorziati che avrebbero avuto pieno diritto a partecipare”.
Un meccanismo che, di fatto, avrebbe consentito a Centola di controllare la totalità delle decisioni consortili, avvalendosi dei voti dei propri familiari e affittuari, i quali, secondo la ricostruzione processuale, ricoprivano cinque delle sette cariche del consiglio di amministrazione del C.O.M.
Le modifiche statutarie introdotte in quel periodo avevano inoltre previsto un raddoppio delle figure consortili votanti, attribuendo i diritti di voto non solo agli operatori commerciali ma anche ai proprietari degli immobili, alterando così gli equilibri di maggioranza. In questo contesto, Centola risultava l’unico socio pienamente votante insieme a un ristretto gruppo di soggetti a lui riconducibili, mentre tutti gli altri consorziati venivano considerati morosi per presunte sanzioni e oneri di oltre sei milioni di euro.
L’assemblea straordinaria del 29 dicembre 2017, che aveva introdotto tali modifiche, è stata tra le prime ad essere annullata dal Tribunale, così come le successive delibere fondate su quella base normativa ritenuta invalida.
Il giudice Vendemiale ha evidenziato nella motivazione che “la partecipazione di soggetti non legittimati e l’esclusione di soggetti legittimati travalica i confini di un vizio di legittimità e pone la delibera in diretto contrasto con norme imperative”, confermando quindi la nullità integrale degli atti.
La sentenza ha disposto inoltre la condanna del Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Morbella e della Seventeen Real Estate s.r.l., società riconducibile a Centola, al pagamento delle spese di lite, segnando così una nuova battuta d’arresto per l’ex presidente e per la sua gestione, già oggetto di numerose altre pronunce sfavorevoli.
L’esito del procedimento si inserisce nel solco di una serie di decisioni che, nel tempo, hanno riconosciuto la legittimità delle contestazioni avanzate dagli operatori del centro commerciale contro la gestione accentratrice di Centola. Il quale, come noto, è stato definitivamente estromesso dal Consorzio con l’assemblea del 29 febbraio 2024, che ha sancito il cambio di governance e l’avvio di una nuova fase di amministrazione.
La vicenda giudiziaria del Morbella, tuttavia, è tutt’altro che chiusa. Restano infatti ancora pendenti altri procedimenti, a testimonianza di un contenzioso lungo e articolato che continua a riflettere le fratture interne tra i consorziati e le scelte gestionali del passato.
In sintesi, il Tribunale di Latina ha stabilito che le delibere del 2018 furono viziate da esclusioni arbitrarie e maggioranze fittizie, sancendone la nullità. Una decisione che segna un nuovo capitolo nella lunga battaglia legale che, da anni, attraversa il Centro Morbella e i suoi operatori.
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