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La storia

Lavoratrice licenziata, arriva il reintegro

La sentenza emessa dal giudice del lavoro di Latina, accolto il ricorso

Lavoratrice licenziata, arriva il reintegro

Le avevano dato il benservito ed era stata licenziata da una struttura sanitaria privata. Era il 15 luglio 2024. Il motivo? Una presunta riorganizzazione aziendale che aveva portato alla soppressione della sua mansione. Non c’erano i margini per ricollocarla. Rossella, il nome è di fantasia, che lavorava come infermiera e coordinatrice di un reparto, non si è persa d’animo e assistita dall’avvocato Fabio Leggiero ha impugnato il licenziamento. Nei giorni scorsi il giudice della sezione lavoro del Tribunale di Latina Umberto Maria Costume ha emesso la sentenza e ha dichiarato nullo e contrario a norme imperative di legge e meritevole delle massime tutele previste dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Alla fine il giudice ha accertato che il licenziamento, solo formalmente giustificato dalla presunta soppressione della mansione, era in realtà affetto da un motivo illecito determinante, assumendo carattere discriminatorio e ritorsivo.

Si è rivelata determinante nella decisione, quanto sollevato dalla difesa della lavoratrice e cioè la mancata verifica concreta della possibilità di ricollocare la dipendente in altre posizioni compatibili con la sua professionalità, nonostante la presenza di posti disponibili e la sua consolidata esperienza professionale. «E’ una sentenza innovativa in materia di nullità - osserva l’avvocato Fabio Leggiero - e di condotte configuranti i motivi illeciti determinanti alla base di licenziamenti individuali poiché il Tribunale di Latina nella persona del Giudice del Lavoro il dottor Umberto Maria Costume ha compiuto un passaggio di estrema importanza e rilevanza giurisprudenziale, ritenendo che la violazione dell’obbligo di repêchage può in casi particolari, non costituire soltanto un vizio del licenziamento, ma un ulteriore e significativo indice rivelatore del motivo illecito determinante. In altri termini, l’assenza di una reale verifica delle possibilità di ricollocazione ha rafforzato la prova del carattere discriminatorio e ritorsivo del provvedimento espulsivo».

La sentenza assume particolare rilievo anche perché il Giudice ha valorizzato l’ulteriore indice rilevatore della nullità nel collegamento temporale e causale tra il licenziamento e un procedimento disciplinare subito ed impugnato dalla lavoratrice nei mesi precedenti all’atto espulsivo subito, ritenendo che il recesso fosse stata, quindi all’esito dello scrutinio dei fatti, una reazione datoriale illegittima ed illecita.

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