Cerca

Cronaca

Ucciso da un motoscafo, confermato in Cassazione il risarcimento ai familiari

L'incidente avvenuto nelle acque del Circeo: danni per 268mila euro come stabilito in primo grado. Respinto il ricorso presentato ai giudici di legittimità

Ucciso da un motoscafo, confermato in Cassazione il risarcimento ai familiari

Nessuna revisione alla sentenza d'Appello. Il risarcimento disposto in primo grado e confermato in secondo nei confronti della madre e della sorella della vittima resta complessivamente di 268mila euro. Si tratta del ristoro dei danni subiti per la perdita del giovane familiare, morto dopo un'agonia di tre giorni a causa delle ferite riportate dopo l'investimento da parte di un motoscafo nelle acque di San Felice, dove stava facendo pesca subacquea. La cifra è stata ritenuta insufficiente dai familiari, che per questo motivo hanno deciso di ricorrere per cassazione. Secondo loro, infatti, i giudici d'Appello non avrebbero tenuto debitamente conto di alcuni aspetti.

Il giovane, si diceva, ha perso la vita mentre era impegnato nell'attività di pesca subacquea. È stato travolto da un motoscafo ed è morto dopo tre giorni di agonia. Inutili purtroppo le due delicate operazioni chirurgiche cui è stato sottoposto. A essere citati in giudizio, il conducente dell'imbarcazione e anche la compagnia assicurativa. Il responsabile e l'assicurazione sono stati condannati in primo e in secondo grado a pagare, in solido fra loro, 184.407 euro nei confronti della madre della vittima e 84.407 euro (oltre accessori) nei confronti della sorella.
I familiari, come accennato, hanno deciso di proporre ricorso per cassazione e mercoledì è stata depositata la sentenza della terza sezione civile (presidente Angelo Spirito). Le motivazioni a supporto dell'impugnazione sono state respinte, anche per il fatto che i giudici di terzo grado non possono pronunciarsi nel merito della vicenda, ma solo sugli aspetti di legittimità. Secondo i ricorrenti, tra le altre cose, non si sarebbe tenuto conto delle conseguenze dell'evento delittuoso, che ha causato un danno biologico permanente del 15 per cento a uno dei familiari. La tesi della parte attrice è stata però respinta.
In un'altra censura è stato lamentato invece il mancato risarcimento alle ricorrenti del «danno non patrimoniale derivante da perdita della vita» della vittima «in conseguenza della sua morte dovuta a fatto e colpa esclusivi del convenuto». Le ricorrenti hanno evidenziato che il diritto alla vita ha trovato «esplicita tutela nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» e sarebbe cosa ben diversa dal danno biologico terminale e dal danno morale catastrofale e per questo dovrebbe essere ristorato. «Il motivo - dice la Cassazione - è infondato». «La perdita del bene della vita - questa la motivazione -, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento trasferibile agli eredi». Il ricorso è stato dunque respinto.

Edizione digitale

Sfoglia il giornale

Acquista l'edizione