Il Comune corre ai ripari e organizza la resistenza al ricorso per revocazione intentato dal costruttore Massimo Riccardo contro la sentenza del Consiglio Stato, che in riforma di una sentenza del Tar aveva respinto definitivamente la domanda di risarcimento per i danni subiti dall'annullamento del permesso a costruire rilasciato nell'ottobre 2014 per la realizzazione di un condominio in via Quarto.
Con il provvedimento del Consiglio di Stato, l'imprenditore pontino ha visto sfumare la possibilità di rivalersi nei confronti del Comune per una somma di circa cinque milioni di euro tra danno subito e lucro cessante.
L'entità della richiesta, inizialmente accolta dal Tar di Latina, è tale da giustificare qualsiasi tentativo, anche disperato, per superare la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, e come prevede la norma, la revocazione è uno strumento messo a disposizione delle parti per impugnare sentenze pronunciate in grado di appello in alcuni casi espressamente previsti. La revocazione è ammessa nel caso in cui vengano scoperte nuove circostanze, che se conosciute in precedenza avrebbero comportato una decisione diversa da quella già presa. Deve comunque essere lo stesso giudice che si è già pronunciato ad esaminare i nuovi elementi proposti e stabilire se debba tenerne conto o meno.
Tutto era cominciato con un'azione legale promossa da una cittadina residente in via Quarto, che contestava la presenza del nuovo cantiere a ridosso della propria abitazione; erano state le osservazioni proposte nell'esposto trasmesso in Procura ad indurre gli uffici comunali a revocare in autotutela il permesso a costruire rilasciato qualche mese prima e a bloccare il cantiere già avviato.
Poi c'era stato anche il sequestro dell'area e delle opere già realizzate, misura che perdura tuttora. Malgrado la gravità e la consistenza delle circostanze amministrative che avevano indotto il Comune a revocare la concessione già rilasciata, i giudici del Tar avevano ritenuto di dover accogliere il ricorso dell'imprenditore ritenendo inammissibile la condotta dell'amministrazione pubblica nella fase dell'avvio del procedimento per l'annullamento del permesso a costruire, e passando sopra ai rilievi penali pendenti, avevano stabilito che malgrado le contestazioni a suo carico l'imprenditore dovesse essere risarcito.