Un'abitazione costruita senza alcun titolo edilizio sul lungomare di Sabaudia. Abusiva, in parole povere, e per la quale i privati hanno tentato la via del condono. E, incassata la bocciatura da parte del Parco nazionale, hanno provato la strada del ricorso amministrativo davanti al Tar di Latina. Incassando però anche questa volta una sconfitta.
L'inizio di questa vicenda si può datare a dicembre del 2012, quando i privati, ai sensi della legge del 2003, chiedono al Parco di poter condonare una casa sul lungomare. Opere, si diceva, eseguite senza i necessari pareri. Inevitabile il "no" da parte dell'ente di via Carlo Alberto, visto che parliamo di un'area protetta a livello internazionale.
Contro questo parere, quindi, è arrivato il ricorso al tribunale amministrativo, che in questi giorni ha depositato la propria sentenza respingendo la tesi dei privati. L'abuso per il quale è stato richiesto un condono, si diceva, è un immobile destinato a civile abitazione che è stato realizzato in assenza di titoli abilitativi.
In merito alle irregolarità urbanistiche che possono beneficiare della sanatoria, la legge del 2003 parla chiaro ed è ben più restrittiva dei precedenti condoni del 1985 e del 1994. Sono espressamente escluse dal "salvataggio" le opere che abbiano comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in una zona assoggettata a vincolo paesaggistico, «sia esso - chiarisce il Tar - di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa».
Una descrizione perfettamente calzante al caso di specie. Parliamo infatti della zona dunale del lungomare di Sabaudia, «qualificata zona di protezione speciale (Dune del Circeo) e sito d'importanza comunitaria (convenzione di Ramsar), dove oltre al vincolo paesaggistico-ambientale sussiste anche il vincolo idrogeologico».
Alla luce di questa situazione, i giudici affermano che «risulta chiaro che il nulla osta per l'ottenimento del condono edilizio non poteva certamente essere rilasciato da parte dell'autorità preposta alla tutela ambientale, stante la creazione di nuova superficie in area sottoposta a regime speciale di inedificabilità». Partita chiusa. Almeno in primo grado.