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Il caso

Spiagge, batosta dell’Agcm. La proroga viola il mercato

La relazione dell’Autorità richiama il Comune sulla delibera di maggio

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La proroga delle concessioni demaniali per le spiagge di Formia decisa dalla Giunta comunale il 16 maggio scorso viola le leggi comunitarie e, soprattutto, non tiene conto di una sentenza del Tar di Latina che aveva annullato la delibera 285/2023 con la quale era stata disposta la proroga al 31 dicembre 2024. «In particolare - si legge nel parere dell’Autorità per la concorrenza e il mercato - il provvedimento comunale limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici».

Il documento pubblicato dall’Agcm in queste ore era stato già notificato all’ente lo scorso 18 dicembre all’esito della riunione del 16, nella quale è stata esaminata la delibera di Giunta inerente la «Approvazione criteri per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e/o sportive e provvedimenti conseguenziali» concosciuta dall’Autorità solo il 24 ottobre 2025, «in occasione del riscontro fornito dal Comune a richiesta di informazioni».

Nella delibera l’amministrazione comunale supportava la proroga con la necessità di avviare, nelle more, un bando pubblico e comunque lo slittamento faceva riferimento alla normativa nazionale, ignorando totalmente quanto aveva statuito il Tar di Latina sulla precedente proroga.

E infatti scrive l’Agcm: «nonostante l’inequivocabile decisione del Tar, il Comune ha espressamente dato seguito all’indirizzo contrario al diritto unionale, disponendo la proroga al 30 settembre 2027 della validità delle concessioni»; il tutto «senza attivarsi tempestivamente per il loro completamente, né prevedere un cronoprogramma di avvio e conclusione delle gare» e ciò «viola i principi generali a tutela della concorrenza»; «tale decisione, ritardando l’applicazione della normativa euro-unitaria e l’apertura alla concorrenza del mercato, impedisce di cogliere i benefici che sarebbero derivati dal compimento delle procedure a evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza».

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