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Deferimento per il Latina Calcio. Il TFN per i rapporti con Costantino Di Silvio

Responsabilità oggettiva della società. Si parla del rapporto di Crimi, Bruno e Maietta con Cha Cha

Deferimento per il Latina Calcio. Il TFN per i rapporti con Costantino Di Silvio

In una stagione maledetta come quella attuale per il Laitna non c'è settimana, anzi non c'è giorno senza che arrivino cattive notizie a minare un ambiente già esautorato e ormai arreso alla retrocessione. Dopo i deferimenti della scorsa settimana per il mancato rinnovo della fideiussione e per il mancato pagamento di stipendi e contributi entro il 16 dicembre scorso, ieri è piovuta una nuova tegola, anch'essa attesa dai curatori fallimentari, relativa al deferimento per responsabilità oggettiva della società in merito al rapporto di alcuni giocatori con la criminalità organizzata. Ecco il comunicato del TFN: 

"Il Sig. Alessandro Bruno e il Sig. Marco Crimi, all'epoca dei fatti entrambi calciatori tesserati per l'U.S. Latina Calcio s.r.l., nonchè il Sig. Pasquale Maietta all'epoca dei fatti Amministratore e legale rappresentante dell'U.S. Latina Calcio s.r.l., in ordine alla violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., ovvero di quei principi di lealtà, probità e correttezza che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva della F.I.G.C., per aver intrattenuto rapporti e contatti personali con Costantino Di Silvio, detto "Cha Cha", soggetto appartenente alla criminalità organizzata, nella consapevolezza che questi interagiva con i gruppi della tifoseria organizzata del Latina, operando una sorta di protezione della squadra e dei tesserati dell'U.S. Latina Calcio s.r.l.; omettendo di rifiutare l'influenza e la protezione che lo stesso Di Silvio offriva, sia a livello personale, sia con riguardo a situazioni riferibili all'attività sportiva".

"La società U.S. LATINA CALCIO S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, ascrivibile al suo Presidente all'epoca dei fatti, Sig. Pasquale MAIETTA, per come sopra decritta, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per quando contestato ai suoi tesserati
Sig.ri Alessandro BRUNO e Marco CRIMI"

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