Il fatto
12.06.2024 - 11:30
L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha disposto l’impugnazione della delibera della Giunta municipale di Gaeta del 21 dicembre 2023, avente ad oggetto il «Differimento della scadenza delle concessioni demaniali turistico-ricreative al 31.12.2024. Aggiornamento». La decisione è stata assunta nel corso dell’adunanza dell’Autorità del 21 maggio scorso, ma è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale solo lunedì pomeriggio. Dunque sarà il Tribunale amministrativo, sezione di Latina, a valutare se quella delibera di Giunta contiene illegittimità e in specie «possibili profili anticoncorrenziali riguardanti il rilascio delle concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo nel Comune di Gaeta».
L’intervento dell’Agcm arriva su istanza dell’avvocato Roberto Biagini, in rappresentanza del Coordinamento nazionale «Mare Libero aps». L’istruttoria che ha preceduto il ricorso al Tar di Latina, nel quale adesso dovrà costituirsi il Comune, è stata lunga e complessa. Era iniziata l’otto gennaio 2024, quando è pervenuta all’Autorità la notifica di «Mare Libero» e il successivo 5 marzo la stessa Agcm aveva deliberato di fornire un proprio parere motivato, che è arrivato nelle scorse settimane ed è stato negativo, al punto da portare tutto davanti ai giudici amministrativi. Con questo ricorso l’Agcm chiede l’annullamento della delibera di Giunta di dicembre perché sarebbe stata violata la libera concorrenza sempre in relazione alla mancata applicazione della Direttiva Bolkestein, che obbliga i Comuni costieri a mettere a bando le aree demaniali (tra cui gli stabilimenti, ma anche pontili e altri spazi con finalità turistiche). Invece il Comune di Gaeta (in buona compagnia perché tutte le altre amministrazioni costiere si sono regolate allo stesso modo) ha deliberato una proroga in attesa dell’indizione della gara pubblica di riassegnazione.
Il punto è che il termine per far questo è scaduto, quale ultima proroga possibile, il 31 dicembre 2023. Nella delibera il Comune dà atto dell’obiettiva «incertezza determinata dai pronunciamenti giurisprudenziali e dal quadro normativo, della mancanza di criteri oggettivi per la disciplina di eventuali procedure selettive in applicazione della Direttiva 2006/123 e della non scarsità della risorsa». Nel parere l’Autorità ripercorre i numerosi interventi in materia «volti a censurare sia le proroghe ingiustificate delle concessioni in essere sia le disposizioni contenute nelle procedure selettive avviate per l’assegnazione delle nuove concessioni suscettibili di pregiudicare il corretto confronto concorrenziale». Al netto di tutte le altre considerazione l’Agcm «ritiene che l’assenza di una normativa interna di riordino della materia non impatta sulle procedure ad evidenza pubblica che il Comune è tenuto a svolgere o sulla modalità di proposizione dei bandi». Il Presidente dell’Autorità, Roberto Rustichelli, conclude che la delibera del Comune di Gaeta «limita ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché le disposizioni normative eurounitarie in materia di affidamenti pubblici». Di conseguenza viene chiesto all’ente di comunicare all’Autorità, entro 60 giorni, le iniziative «adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza».
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