Il Comune di Latina non può vietare l'accesso agli animali da compagnia nelle spiagge libere durante la stagione estiva. Lo ha stabilito la sezione pontina del Tar, accogliendo il ricorso presentato giusto un anno fa dall'associazione Earth Onlus. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale annulla quindi gli effetti relativi dell'ordinanza emessa dall'ente locale nel marzo dello scorso anno, un atto sul quale era già intervenuta la sospensione nel maggio scorso in attesa del giudizio nel merito arrivato nei giorni scorsi.
L'ordinanza numero 70 del 21 marzo 2018 sulla prescrizione dell'utilizzo delle spiagge, aveva destato le proteste degli amanti degli animali e soprattutto dei possessori di cani limitatamente all'articolo con cui il Comune intendeva vietare l'accesso degli animali nelle spiagge libere, anche se sorveglianti, muniti di museruola e guinzaglio, nel periodo tra il 1 maggio e il 30 settembre. Secondo il testo dell'ordinanza, gli animali sarebbero potuti circolare liberamente solo alle spiagge degli stabilimenti balneari a pagamento dotati di apposite zone riservate.
I giudici del Tar di Latina hanno accolto il ricorso dell'associazione Earth Onlus, dichiarando nulla l'efficacia del solo articolo dell'ordinanza che fa riferimento al divieto di accesso degli animali in spiaggia. Riconoscendo proprio le ragioni del ricorrente, il collegio dei giudici presieduto da Antonio Vinciguerra osserva che «Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità». Quest'ultimo impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili' sacrifici. «La scelta di vietare l'ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica - si legge nel dispositivo - oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Pua, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia». Insomma, il Comune avrebbe dovuto perseguire finalità ben precise, come il rispetto del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree al contrario interdette al loro accesso
Il fatto
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Latina - Accolto il ricorso della onlus Heart contro l’ordinanza dello scorso anno che vietava agli amici dell’uomo l’accesso sul lungomare