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Il fatto

Centro commerciale in Q3, la Cassazione: progressione delle condotte illecite

Depositate le motivazioni dell'annullamento del dissequestro, per la Suprema Corte il giudice ha ben motivato. Ora un nuovo Riesame

Centro commerciale in Q3, la Cassazione: progressione delle condotte illecite
Non andava annullato il secondo sequestro adottato dal giudice per le indagini preliminari, il 5 aprile dello scorso anno, per l’area all’angolo tra via del Lido e la statale Pontina, trasformata illecitamente in un centro commerciale. O almeno non andava annullato nei termini in cui lo ha fatto il Tribunale del Riesame, il 10 giugno scorso, accogliendo il ricorso della società che ha costruito il complesso, sostenuto dalle imprese che  ora gestiscono le tre medie strutture di vendita. Come si apprende dalle motivazioni depositate ieri dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso del pubblico ministero Giuseppe Miliano, quindi ha annullato il dissequestro rinviando gli atti al Tribunale del Riesame di Latina per una nuova valutazione della legittimità del sequestro, il provvedimento del gip Mara Mattioli non può essere considerato una ripetizione del primo sequestro che era già stato oggetto di annullamento: prima di tutto i giudici romani del “Palazzaccio” hanno ravvisato che tra il primo e il secondo sequestro c’è stata una «progressione delle condotte illecite» che ha portato alla contestazione di un diverso reato, ma pure che, al contrario di quanto rilevato dal collegio penale del Riesame, era stata ben motivata la finalità della confisca da parte del gip.
L’erronea decisione del Riesame deriva dal fatto che sul centro commerciale di via del Lido, nel quartiere Q3, sono intervenuti due sequestri nell’ambito della medesima inchiesta, conclusa con la citazione diretta a giudizio per i quattro indagati. Il primo era stato adottato dall’allora giudice per le indagini Pierpaolo Bortone all’inizio di gennaio del 2024, annullato dai giudici del Riesame nel febbraio successivo che non avevano ritenuto sussistente il fumus dei reati ipotizzati, in un primo momento illeciti edilizi e paesaggistici. Poi la Corte di Cassazione aveva accolto una prima volta il ricorso del pubblico ministero, ritenendo «macroscopica» l’illegittimità del progetto. Fatto sta che il Riesame, chiamato a valutare di nuovo i sigilli, aveva annullato comunque il provvedimento nel settembre 2024 non ritenendo sussistente il periculum in mora. L’ulteriore ricorso della Procura verrà poi dichiarato inammissibile, ma nel frattempo il pubblico ministero Giuseppe Miliano aveva chiesto un nuovo sequestro, finalizzato alla confisca, configurando una nuova ipotesi di reato, ossia la lottizzazione abusiva, oltre alla violazione paesaggistica.
Alla luce di quanto accertato dai carabinieri forestali del Nipaaf, infatti, è emerso come a fronte della destinazione turistico ricettiva dell’area che prevede una quota di spazi commerciali limitati al trenta percento, la società Latina Green Building di Luigi Corica avesse ottenuto, attraverso il progetto dell’architetto Viviana Agnani, il permesso dal Comune di realizzare tre medie strutture di vendita, più una di vicinato, poi trasformata in un locale di servizio di uno dei megastore, aggirando la classificazione in centro commerciale che la natura unitaria dell’intervento richiedeva, che avrebbe richiesto la valutazione della Regione Lazio, ma anche oneri maggiori. Oltretutto il complesso invade la fascia di inedificabilità a ridosso della Pontina e ha inglobato una particella destinata a verde attrezzato per la realizzazione dei parcheggi. Senza dimenticare che è stato abbattuto un bosco senza la necessaria autorizzazione, e due dei tre passi carrabili previsti dal progetto erano irregolari, quindi non sono stati autorizzati, anzi sono stati rimpiazzati da altri due accessi altrettanto irregolari. A processo, indiziati di avere concorso nei reati, sono finiti anche l’allora dirigente del Suap, Stefano Gargano, e il funzionario responsabile del procedimento, Mario Petroccione.
Il secondo sequestro, finalizzato alla successiva confisca in sede di giudizio, era stato applicato il 5 aprile dello scorso anno col provvedimento del giudice per le indagini preliminari, annullato a settembre dal Tribunale del Riesame riconoscendo l’applicazione del principio del “ne bis in idem” che non prevede di formulare due volte la stessa contestazione. Ma come rilevato dalla Corte di Cassazione con l’ultima pronuncia, i giudici del collegio penale si sbagliavano. Proprio perché «emerge una diversità già fattuale tra gli elementi e circostanze considerati in funzione del primo sequestro per reati edilizi e paesaggistici e quelli invece oggetto del sequestro disposto per la lottizzazione abusiva». In maniera implicita la Suprema Corte conferma anche la validità del reato di lottizzazione abusiva contestato, perché riconosce che si è consumato a cavallo dell’applicazione del primo sequestro «tenendo conto della natura permanente riconosciuta al reato edilizio nonché di reato eventualmente progressivo nell’evento che connota il reato di lottizzazione abusiva».
Proprio sulla fattispecie di reato contestata in seconda battuta, i giudici della Corte di Cassazione hanno compiuto una serie di valutazioni, richiamando precedenti sentenze per sottolineare come «il rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell’area interessata da una lottizzazione abusiva “non rende lecita un’attività che tale non è: la concessione non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell'uso del territorio”» perché «per integrare il reato di lottizzazione abusiva, diversamente dal mero abuso edilizio, è necessaria una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull’assetto urbanistico della zona».
Ne consegue che il giudice per le indagini preliminari avesse motivato in maniera adeguata la finalità della confisca, tenendo conto che il Comune ha continuato a emettere determine illegittime, l’ultima il 13 settembre del 2024, consolidando la lesione dell’interesse tutelato dalla normativa urbanistica, con l’aggiunta che non sussiste l’agibilità del complesso commerciale in assenza delle autorizzazioni definitive dei passi carrabili. Ora quindi si prospetta una nuova valutazione del sequestro da parte del Tribunale del Riesame.
 

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